Luisa Piccarreta e il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902) sull’ordinamento della famiglia

Luisa Piccarreta e il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902) sull’ordinamento della famiglia[1]

Vincenzo Fasano[2]

Nel 1902 il tema del divorzio entrò per la prima volta nell’agenda del Governo dell’Italia unita. Il presidente del Consiglio Giuseppe Zanardelli e il guardasigilli Francesco Cocco Ortu presentarono un disegno di legge, intitolato «Disposizioni sull’ordinamento della famiglia», che configurava lo scioglimento del vincolo coniugale come rimedio eccezionale e solo successivo ad una separazione giudiziale già pronunciata. La miccia era stata accesa dal Discorso della Corona del 20 febbraio 1902, quando Vittorio Emanuele III preannunciò l’intento di «temperare […] l’ideale principio della indissolubilità del vincolo», pur preservando la «stretta separazione dell’ordine civile dall’ordine religioso»[3].

Luisa Piccarreta

Per cogliere la portata di quel progetto occorre riportarsi alla codificazione unitaria. Con il Codice civile del 1865 -detto Codice Pisanelli dal giurista salentino Giuseppe Pisanelli (Tricase, 1812–1879)- lo Stato introdusse il matrimonio civile obbligatorio (art. 93), ma escluse ogni ipotesi di divorzio: l’art. 148 stabiliva che «il matrimonio non si scioglie che con la morte», ammettendo soltanto la separazione personale. Giuseppe Pisanelli, nella sua relazione, bollò il divorzio come «fatto del tutto repugnante ai nostri costumi» perché l’idea stessa dello scioglimento «avvelenerebbe la santità delle nozze»[4].

Tra fine Ottocento e primo Novecento, tuttavia, si affastellarono iniziative parlamentari per introdurre il divorzio: da Salvatore Morelli (1878–1880) a Tommaso Villa (1881; 1892–1893), dallo stesso Zanardelli (1883) al più strutturato progetto Berenini–Borciani (1901). Il dibattito non si svolgeva in astratto: nell’Italia postunitaria il principio dell’indissolubilità era avvertito come cardine dell’ordine sociale, e la Santa Sede -già con il Syllabus di Pio IX (1864, n. 67)- aveva condannato l’errore secondo cui il vincolo matrimoniale non sarebbe «per natura indissolubile»[5].

Arturo Carlo Jemolo

In questo contesto la proposta governativa del 26 novembre 1902 rappresentò una soglia di principio. La prima parte del disegno disciplinava le condizioni per sciogliere il matrimonio (adulterio; abbandono; eccessi, sevizie, minacce, ingiurie gravi; condanna all’ergastolo o a pene superiori ai vent’anni), ma solo a valle di un periodo di separazione legale; la seconda parte riguardava la tutela dei figli nati fuori del matrimonio e la ricerca della paternità. La relazione ministeriale insisteva che il divorzio «non scinde ciò che è legato, ma constata ciò che è scisso», presentandolo come deroga puntuale e non come riforma di sistema[6]. La reazione fu immediata e capillare. Nelle città italiane sorsero comitati permanenti contro il divorzio; in Parlamento confluirono milioni di firme di cittadini contrari; giuristi, magistrati e associazioni elaborarono obiezioni di ordine civile e sociale alla riforma, oltre che religioso[7].

Questa vicenda nazionale ha una forte intonazione pugliese. Da Tricase veniva il codificatore Giuseppe Pisanelli, che diede forma normativa all’assetto indissolubilista dell’Ottocento. Da Corato si levava, nel 1902, la voce spirituale di Luisa Piccarreta (1865-1947), i cui diari registrano la vicenda parlamentare come ferita della coscienza: «leggi inique» (11-12 gennaio), «legge empia» (3 e 9 febbraio), «offese» che «superano» i patimenti della Passione (24 febbraio), fino all’immagine del «chiodo conficcato nella carne viva» (8-9, 15 e 18 dicembre). Da Troia proviene infine Antonio Salandra (1853-1931). Da presidente della Commissione incaricata di riferire sul progetto, il 6 giugno 1903 presentò una relazione di taglio laico e civile, che ordinava trent’anni di argomenti contrari: la pessima prova del divorzio nelle esperienze straniere, l’ostilità della maggioranza dei cittadini, il rischio disgregatore sull’ordine sociale. Concluse per il rigetto, ritenendo che mancassero necessità giuridica e utilità sociale della riforma. La Commissione votò 5 a 4 per il non passaggio; il progetto non giunse in Aula e, con la chiusura della sessione, decadde[8].

Giuseppe Pisanelli

Il fallimento del tentativo del 1902-1903 spiega la persistenza, per decenni, della regola dell’indissolubilità nell’ordinamento italiano; solo nel 1970 la legge n. 898 introdusse il divorzio, confermato dal referendum del 1974. In controluce emerge la trama pugliese di quella stagione: il giurista (Giuseppe Pisanelli) che dà all’Italia unità un codice; la mistica (Luisa Piccarreta) che rivendica il nesso tra famiglia e società; il politico (Antonio Salandra) che, dentro le istituzioni, traduce quella coscienza in una deliberazione. Tre accenti della stessa terra che aiutarono a decidere l’esito di una contesa destinata a segnare la storia civile del Paese[9].

[1] Questa è una forma breve e divulgativa dell’articolo: V. Fasano, Luisa Piccarreta ed il progetto Zanardelli-Cocco Ortu (1902) sull’ordinamento della famiglia, in L. Cucurachi (a cura di), Luisa Piccarreta e il dono della Divina Volontà. Studi e attività, Edizioni Milella, Lecce, 2024, pp. 107-126.

[2] Avvocato rotale e docente presso la Pontificia Università “San Tommaso D’Aquino” – Roma.

[3] Discorso del Re Vittorio Emanuele III alla Corona, 20 febbraio 1902, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, II Sessione, 1902-1904, Documenti, vol. I, c. n. 809.

[4] Relazione Pisanelli al Codice civile del 1865, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, VIII Legislatura, Documenti, n. 1-467-A-bis, p. 23.

[5] Pius PP. IX, Epistola Encyclica data die VIII decembris MDCCCLXIV ad omnes catholicos antistites unacum syllabo præcipuorum ætatis nostræ errorum et actis pontificis ex quibus excerptus est syllabus, Typys Friderici Pustet, Ratisbonae, 1865, p. 15.

[6] Disegno di legge Zanardelli, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, II Sessione, 1902-1904, Documenti, vol. IV, p. 3.

[7] Arturo Carlo Jemolo ritenne che «questo disegno mostrò quanto forti fossero le organizzazioni cattoliche, che coprirono il Parlamento di petizioni per la reiezione del progetto, e quanto peso i voti cattolici avessero presso i deputati liberali» (A.C. Jemolo, v. Divorzio, in Enciclopedia del diritto (ordinamento italiano), XIII, Giuffrè, Milano, 1964, p. 509).

[8] Disegno di legge Zanardelli, Relazione Salandra, in Atti del Parlamento italiano, Camera dei Deputati, XXI Legislatura, Sessione, 1902-1904, Documenti, vol. IV, n. 207-A, p. 2.

[9] Dopo la sua approvazione in Senato, il 9 ottobre 1970, il divorzio fu introdotto in Italia, nonostante l’opposizione della Democrazia Cristiana, con la legge 1º dicembre 1970, n. 898, recante il titolo “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”. Mancando l’unanimità nell’approvazione della legge, soprattutto per la contrarietà del partito di maggioranza relativa, negli anni seguenti si organizzò un movimento politico, sostenuto da tutti i partiti contrari all’introduzione della legge, che promosse un referendum abrogativo che eliminasse gli effetti della legge 1° dicembre 1970, n. 898. Cf. J. Ryngaert, Le référendum d’initiative populaire en Italie: une longue traversée du désert, in Revue française de science politique 32 (1982), pp. 1029-1032. Nel referendum, che si tenne nel 1974, la maggioranza dei votanti si espresse per il mantenimento dell’istituto (59,3% si, 40,7% no). Cf. D. Memmi, Le divorce et l’Italienne: partis, opinion féminine et référendum du 12 mai 1974, in Revue d’histoire moderne et contemporaine 30 (1983), pp. 476-509; F. Ziccardi, L’expérience italienne en matière de divorce, in Revue internationale de droit comparé 27 (1975), pp. 403-417; G. Brulliard, La réforme du droit de la famille en Italie, in Revue internationale de droit comparé 27 (1975), pp. 645-660.